Informazioni e leggi sulla separazione personale tra coniugi.

Separazione dei ConiugiIl Codice Civile, nell’articolo 150, prevedeva la possibilità di una separazione personale tra i coniugi, cioè una cessazione legalmente sanzionata del loro obbligo di convivenza. Anche dopo l’introduzione del divorzio con la riforma del diritto di famiglia del 1975, il concetto di separazione è comunque rimasto nel nostro ordinamento, anche se è stato modificato.

Separazione e divorzio non sono infatti sinonimi in quanto la separazione ha un carattere transitorio, a differenza del divorzio.

In sostanza esistono due diverse tipologie di separazione: la separazione di fatto e la separazione legale.

Separazione di Fatto

La separazione di fatto, cioè l’interruzione della convivenza coniugale non è in alcun modo sanzionata a livello giudiziale in quanto è basata su un accordo informale tra marito e moglie. Di conseguenza la separazione di fatto non determina automatiche conseguenze giuridiche.

Separazione Legale

La separazione legale, invece, prevede una ulteriore suddivisione in due tipologie: la separazione giudiziale e la separazione consensuale.

In passato la separazione giudiziale poteva essere ottenuta solo “per colpa” (la colpa doveva essere imputabile ad una causa di separazione indicata nelle vecchie norme) e non era quindi ammessa la richiesta di separazione fondata semplicemente sul fatto che non si voglia più continuare la vita in comune con l’altro coniuge. Con il nuovo testo dell’articolo 151, invece, è possibile chiedere la separazione quando la prosecuzione della convivenza diventa “intollerabile” e sia tale da recare grave pregiudizio all’educazione dei figli.

Quando è possibile far risalire la responsabilità del fallimento del matrimonio ad uno dei due coniugi, il giudice può pronunciare una sentenza di addebito della separazione (per maggiori dettagli sulla separazione con addebito è possibile consultare il sito tematico www.addebitoseparazione.biz).

Con la sentenza di separazione il giudice decide poi l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa familiare e può imporre anche la corresponsione di un assegno di mantenimento periodico a favore del coniuge e/o dei figli.

La separazione consensuale, invece, avviene quanto di due coniugi sono entrambi d’accordo per separarsi. In questo caso è comunque necessaria l’omologazione della separazione da parte del tribunale competente.

Va precisato che con la separazione dei coniugi cessa l’obbligo di convivenza ma non vengono meno gli obblighi della collaborazione per quanto riguarda la crescita e l’istruzione dei figli.